CONSIGLIO REGIONALE
DELLE MARCHE
LEGGE REGIONALE
N. 54 DEL 26/6/96 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TURISMO ITINERANTE ED INTEGRAZIONE
ALLA LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 22/10/94
Art. 1 (Finalità)
La regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, disciplina la
sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai
Comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a
supporto del turismo itinerante.
Art. 2 (Aree di sosta)
1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate
riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e caravan
omologate a norma delle disposizioni urgenti.
2. Le aree di sosta di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel
territorio comunale;
e) toponomastica della città.
3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor
impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono
occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito
segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.
4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa
per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe
al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti
comunali.
Art. 3 (Affidamento della gestione delle aree ai privati)
1. I Comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite
convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle
norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione
stessa. 2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze
alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della
rilevazione statistica del movimento turistico regionale.
Art. 4 (Contributi)
1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede
contributi in conto capitale ai Comuni, dando priorità a quelli il cui
territorio ricade nelle aree dell'obiettivo 5b di cui al regolamento CEE
2052/88, modificato dal regolamento CEE 2081/93. La Giunta regionale stabilisce
criteri e priorità al fine di realizzare una equilibrata dislocazione delle
aree attrezzate nel territorio regionale.
2. La Regione concede altresì contributi ai Comuni che intendono ristrutturare
o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50
per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di
acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 20 milioni.
4. Per le aree realizzate da Comuni associati il limite massimo del contributo
viene elevato a 25 milioni.
Art. 5 (Presentazione delle domande)
1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al
Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge; per gli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun
anno.
2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) copia della deliberazione dell'intervento;
b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.
3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente del servizio competente
entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di
spesa.
Art. 6 (Integrazione alla l. r. 22 ottobre 1994, n.42)
1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 22 ottobre 1994, n. 42 è inserito il seguente:
"Art. 5bis (Realizzazione degli impianti igienico sanitari nei campeggi e
villaggi turistici)
1. I campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 5, sono tenuti entro il
31 marzo 1997, a realizzare gli impianti igienico sanitari atti ad accogliere i
residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni di
autocaravan e caravan ai sensi dell'articolo 185, comma 7, del d.lgs. 30 aprile
1992, n.285 e dell'articolo 378 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495.".
Art. 7 (Disposizioni finanziarie)
1. Per la concessione dei tributi previsti dall'articolo 4 è autorizzata, per
l'anno 1996, la spesa di lire 350 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede
mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti di competenza e di
cassa del capitolo 5100101 partita 6 dell'elenco 1 per la somma di lire 100
milioni e mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti di competenza
e di cassa del capitolo 5100202, partita 10 dell'elenco 3 per la somma di lire
250 milioni.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono
iscritte, per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è
autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per
il detto anno con la denominazione "Contributi in conto capitale ai Comuni
per la realizzazione di aree attrezzate di sosta per veicoli
autosufficienti" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 350
milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100202
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti
rispettivamente di lire 100 milioni e 250 milioni.
N.B.: la presente Legge è stata rifinanziata anche negli anni successivi
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